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D.P.R. 10/06/2004 n. 173a) Direzione generale per il cinema; b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. 3. Il capo del Dipartimento, in particolare: a) svolge i compiti in materia di proprietą letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Societą italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303; b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia; c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione. 4. Nulla č innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941 n. 633, che operano presso il Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492. Art. 7 - Direzione generale per i beni archeologici 1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietą privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice; e) esprime la volontą dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale; f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice; l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici; m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; n) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice; p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice; q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363; t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice; u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali. Art. 8 - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici 1. La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietą privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice; e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice; f) esprime la volontą dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale; g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici; i) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici; l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice; m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913 n. 363; o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali. Art. 9 - Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico 1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietą privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice; e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici; h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; i) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici; l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913 n. 363; o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali. Art. 10 - Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee 1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; c) promuove la qualitą del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivitą culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualitą del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941 n. 633; e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualitą architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice; f) promuove la formazione, in collaborazione con le universitą, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualitą architettonica e urbanistica; g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; h) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti; |
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